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Salute e sicurezza nel lavoro

» 28.11.2012

La Commissione risponde a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In particolare sono stati recentemente pubblicati alcuni interpelli su quesiti posti da alcune Associazioni di categoria. Tra essi si segnala

Istituzione obbligatoria in azienda del servizio di prevenzione e protezione (Spp) - (art. 31, comma 6  del Dlgs 81/2008) - Aziende con più unità produttive

Nei casi in cui è prevista l’istituzione obbligatoria del Spp all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva la Commissione risponde che nelle realtà con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico Spp anche internamente all’azienda e non necessariamente all’interno della singola unità.

I datori di lavoro, pertanto, possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione dei singoli servizi e per la designazione degli addetti e dei responsabili. “Resta inteso che il servizio dovrà essere adeguato per garantire effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 33 per tutte le unità produttive”

Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate - (art. 29, comma 5 del Dlgs 81/2008) – Aziende fino a 10 lavoratori

Le procedure standardizzate previste dall’art. 29, comma 5, non sono state ancora emanate, sebbene il decreto interministeriale di cui all’art. 6, comma 8, lettera f) del Dlgs 81/2008 abbia ricevuto il parere favorevole dalla Conferenza Stato Regioni. Esse verranno utilizzate dalle aziende che occupano fino a 10 lavoratori alle quali fino ad oggi è stato concesso di autocertificare la valutazione dei rischi, autocertificazione di cui ci si potrà avvalere fino al 31.12. 2012. A partire da tale data, pertanto, le procedure standardizzate forniranno alle aziende uno strumento che permetta loro di redigere un proprio DVR in modo coerente a quanto previsto dalla normativa.

Ciò non implica però che il datore di lavoro non possa dimostrare di aver predisposto un DVR con procedure, anche eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate, ma comunque rispettose delle disposizioni normative. Tale documento non dovrà necessariamente essere rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate purché rimangano gli obblighi di aggiornamento, legati alla natura dinamica del DVR.


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