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Fondo di garanzia per le PMI

» 04.09.2012

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012 il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2012 che – in attuazione delle disposizioni dell’articolo 39, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legge 201/2011 (DL Salva Italia) e dell’articolo 8, comma 5, lettera b) del decreto 70/2011 – modifica le modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI.

In particolare il decreto - che verrà commentato in dettaglio con successiva circolare dell’Area - prevede:

- copertura della garanzia diretta all’80% per operazioni finanziarie relative a:

PMI del Mezzogiorno,
PMI a prevalente partecipazione femminile, - piccole imprese fornitrici di grandi imprese in amministrazione straordinaria. Per le medesime operazioni la controgaranzia del Fondo potrà essere concessa nella misura massima dell’80% a confidi o altri fondi di garanzia che a loro volta garantiscano le imprese fino all’80%;

  •  copertura della garanzia diretta al 70% per le PMI di tutto il territorio nazionale, per:

- finanziamenti di durata pari o superiore a 36 mesi;

- operazioni di consolidamento effettuate da banche diverse da quelle già creditrici delle imprese garantite;

- anticipazioni concesse a fronte di crediti verso la PA certificati ai sensi del DL 185/2008.

Per tali operazioni la controgaranzia del Fondo potrà essere concessa nella misura massima dell’80% a confidi o altri fondi di garanzia che garantiscano le imprese fino all’80%.

Inoltre, per le stesse operazioni l’importo massimo garantito dal Fondo è innalzato da 1,5 a 2,5 milioni di euro;

  • copertura della garanzia diretta al 30% per operazioni di consolidamento effettuate da banche che abbiano erogato i prestiti oggetto di consolidamento. Per le medesime operazioni la controgaranzia del Fondo potrà essere concessa nella misura massima del 60% a confidi o altri fondi di garanzia che garantiscano le imprese fino all’60%;
     
  • copertura della garanzia diretta per tutte le operazioni finanziarie non indicate ai precedenti punti al 60%; per tali operazioni la controgaranzia potrà invece essere concessa nella misura massima dell’80% a confidi o altri fondi di garanzia che a loro volta garantiscano le imprese fino all’80%;
     
  • possibilità di garantire (50% in caso di garanzia diretta; 80% in caso di controgaranzia a favore di confidi o altri fondi di garanzia che a loro volta garantiscano le imprese fino al 60%) acquisizioni di partecipazioni di minoranza compiute da fondi comuni di investimento mobiliare chiusi per il tramite di SGR e società di gestione armonizzate (in precedenza si potevano garantire solo le operazioni realizzate da banche e intermediari finanziari). Per tali operazioni l'importo massimo garantito è elevato a 2,5 milioni ed è previsto un impegno massimo del Fondo pari a 50 milioni di euro di ammontare garantito;
     
  • possibilità di innalzare tutte le percentuali di copertura fino al massimo dell’80% in caso di contributi da parte di Regioni ed enti locali;
     
  • revisione delle commissioni per l’accesso al Fondo. In particolare è prevista la gratuità dell’accesso al Fondo per operazioni finanziarie riferite a PMI ubicate nelle Regioni del mezzogiorno, PMI femminili, PMI che abbiano sottoscritto contratti di rete, piccole imprese fornitrici di grandi imprese in amministrazione straordinaria. Inoltre non sarà richiesta alcuna commissione per l’accesso al Fondo per le anticipazioni concesse a fronte di crediti verso la PA. Costi di accesso più elevati rispetto al passato sono previsti per le operazioni di consolidamento realizzate dalle stesse banche eroganti i prestiti oggetto di consolidamento;
     
  • riduzione - con l’obiettivo di innalzare il moltiplicatore del Fondo consentendo, a parità di risorse stanziate, di incrementare l’ammontare dei finanziamenti garantiti - dall’8% al 6% la percentuale minima di accantonamento a fronte dei rischi;

Restano invece ancora da attuare le disposizioni del comma 4 dell'articolo 39 del DL Salva Italia che prevede che il Fondo possa garantire, a titolo oneroso, portafogli di finanziamenti alle PMI.

Per l’effettiva entrata in vigore delle nuove modalità operative del occorrerà attendere la pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle modifiche e integrazioni delle disposizioni operative del Fondo: queste ultime andranno infatti aggiornate alla luce del decreto del 26 giugno 2012. Si segnala, in proposito, che le nuove disposizioni operative sono già in corso di definizione.

Della pubblicazione del suddetto decreto ministeriale di approvazione verrà data tempestiva informazione.


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