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Tracciabilità flussi finanziari: verso la Gazzetta
» 17.12.2010
Le principali e più significative modifiche introdotte sono:
- il termine per l’adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 (e cioè il giorno 7 settembre 2010) è pari a 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. In virtù della nuova formulazione, pertanto, le aziende avranno tempo almeno fino a tutto il mese di maggio del 2011 per l’adeguamento dei contratti in questione;
- è stato introdotto il principio dell’integrazione automatica dei contratti con le clausole in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari (attraverso il richiamo agli articoli 1374 del Codice Civile);
- sono stati aggiunti anche gli "strumenti di incasso" tra quelli da utilizzare al fine di garantire la Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- fermo sempre restando il divieto di utilizzo del contante, è stato innalzato da 500 a 1.500 l’importo massimo per le spese giornaliere per le quali possono essere utilizzati strumenti diversi dal bonifico ed è stata prevista la possibilità di costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere.
Il testo complessivo della normativa, così come risultante per effetto dei chiarimenti e delle modifiche sopravvenute, è sicuramente migliore, sotto il profilo dell’applicabilità, del testo originario della legge 136, pur permanendo taluni elementi di incertezza.
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