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Milleproroghe: imprese che operano in appalto
» 05.03.2008
Tale disposizione prevede, infatti, che l'acquisizione del personale nei passaggi di appalto da parte dell’appaltatore subentrante, non comporta l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 24 della legge n. 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Segnaliamo, in premessa, come l’intervento del Legislatore sia sorto nell’ambito del tavolo per il rinnovo del c.c.n.l. imprese di pulizia/multiservizi sottoscritto da FISE, ed a seguito di un impegno del Ministro del Lavoro Damiano, inizialmente per il solo settore interessato (cfr. Decreto-legge n. 250/2007), e poi, anche per esigenze di tempi e di economia parlamentare nell’attuale fase politica pre-elettorale, attraverso il recepimento all’interno del Decreto-legge n. 248/2007 della norma di interesse, con l’estensione a tutti i settori nei quali opera la clausola sociale del passaggio del personale negli avvicendamenti nella gestione degli appalti.
La norma in questione si propone di evitare per il futuro l’obbligo di applicare le complesse procedure per i licenziamenti collettivi previste dalla legge n. 223/91, ad ogni cessazione di appalto in cui siano impiegati almeno 5 addetti, con conseguente assunzione da parte del datore di lavoro subentrante nella gestione dell’appalto.
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